ARTICOLO 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo come Giornata dell’unità d’Italia, al fine di conservare e rinnovare la memoria collettiva del percorso di unificazione dello Stato italiano.
2. La Giornata di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. Nella Giornata dell’unità d’Italia sono organizzate iniziative per diffondere la conoscenza dei principali eventi storici, a partire dal Risorgimento, in particolare presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, di convegni, incontri e dibattiti. È altresì promossa la realizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione degli accadimenti storici, al fine di mantenere vivo nell’opinione pubblica il senso di appartenenza allo Stato unitario e alle sue istituzioni.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegati
La Relazione illustrativa