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DISEGNO DI LEGGE: Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia.

Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
Proponenti: Presidenza

ARTICOLO 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo come Giornata dell’unità d’Italia, al fine di conservare e rinnovare la memoria collettiva del percorso di unificazione dello Stato italiano.

2. La Giornata di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. Nella Giornata dell’unità d’Italia sono organizzate iniziative per diffondere la conoscenza dei principali eventi storici, a partire dal Risorgimento, in particolare presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, di convegni, incontri e dibattiti. È altresì promossa la realizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione degli accadimenti storici, al fine di mantenere vivo nell’opinione pubblica il senso di appartenenza allo Stato unitario e alle sue istituzioni.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegati

La Relazione illustrativa

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.18 del 9/03/2012
 

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