Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 della Carta stessa.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell’Allegato A alla presente legge.
Art. 4
(Programmazione televisiva)
1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione dei programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie richiamate nell'articolo 3 della presente legge, conformemente al disposto dell’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(articolo 3)
DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE
REGIONALI O MINORITARIE
Articolo 8, paragrafo 1:
a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo;