Art. 14
(Modificazioni all’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)
1. All’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “dolosamente” sono inserite le seguenti: “o con colpa grave”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.”;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.”.
Art. 15
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore)
1. Dopo l’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
“Art. 14-bis
(Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano)
1. La revoca dell’omologazione del piano del consumatore ha luogo ai sensi dell’articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.