4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l’articolo 14, comma 5.”.
Art. 16
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di liquidazione del patrimonio)
1. Dopo l’articolo 14-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserita la seguente sezione:
“SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio
Art. 14-ter
(Liquidazione dei beni )
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se consumatore o imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e crediti.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono, altresì, allegati l’inventario di tutti i crediti e beni del debitore, recante specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno dei beni, nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;