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DISEGNO DI LEGGE: Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
Proponenti: Giustizia

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all’articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quinquies

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 6, lettera b);

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.18 del 9/03/2012
 

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