Art. 14-sexies
(Inventario ed elenco dei creditori)
1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni e i crediti da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14-septies;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Art. 14-septies
(Domanda di partecipazione alla liquidazione)
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l’indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.