b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto alle vigenti procedure concorsuali;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione.”.
Art. 4
(Modificazioni all’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)
1. All’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore”;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)dopo la parola: “accordo” sono inserite le seguenti: “o di piano del consumatore”;
2) la parola: “redditi” è sostituita dalla seguente: “crediti”;
c) al comma 2 le parole: “i beni o i redditi” sono sostituite dalle seguenti: “i beni e i redditi”;
d) il comma 4 è abrogato.