Art. 5
(Modificazioni all’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)
1. All’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Deposito della proposta”;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la parola: “sede” è inserita la seguente: “principale”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.”;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “Il debitore, unitamente alla proposta, deposita” sono sostituite dalle seguenti: “Unitamente alla proposta devono essere depositati”;
2) le parole: “dei beni” sono sostituite dalle seguenti: “di tutti i beni del debitore”;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;