d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.”.
Art. 6
(Inserimento di paragrafo nella struttura del testo)
1. Dopo l’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono inserite le seguenti parole: “§ 2. Accordo di composizione della crisi”.
Art. 7
(Modificazioni all’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)
1. All’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “i requisiti previsti dagli articoli 7” è inserita la seguente: “, 8”;
2) dopo la parola: “comunicazione” sono inserite le seguenti: “, almeno trenta giorni prima dell’udienza,”;
3) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.”;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono nulli.”.