Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DISEGNO DI LEGGE: Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
Proponenti: Giustizia

1. All’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.”;

b) il comma 3 è così modificato:

1) le parole: “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a tre anni”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”;

pagina 7 di 22

precedente 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.18 del 9/03/2012
 

Informazioni generali sul sito