IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che il giorno 4 marzo 2012 si e' verificata
l'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella
Repubblica del Congo determinando una situazione di criticita'
diffusa;
Considerato che la predetta esplosione ha determinato la perdita di
circa 200 vite umane e numerosi feriti, nonche' l'evacuazione di
oltre 6.000 persone;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello
Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere
umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria,
anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento
giuridico vigente;
Vista la nota dell'Ambasciatore d'Italia a Brazzaville del 7 marzo
2012;
Sentito il Ministro degli affari esteri, ferme restando le
competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari
esteri, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del decreto-legge 31
maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella