Art. 2
Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unita' di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».
Art. 3
Efficienza energetica ed energie rinnovabili
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.