Capo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una universita' statale in Calabria";
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori", nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari";