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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione.

7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalita' di cui alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4

Destinatari

1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8.

3. Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 e' garantita la parita' di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Liberta' di scelta

1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e' garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia liberta' di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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