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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.

Art. 6

Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo

1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:

a) servizi abitativi;

b) servizi di ristorazione;

c) servizi di orientamento e tutorato;

d) attivita' a tempo parziale;

e) trasporti;

f) assistenza sanitaria;

g) accesso alla cultura;

h) servizi per la mobilita' internazionale;

i) materiale didattico;

l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e' garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.

2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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