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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;

b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto pubblico;

c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;

d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;

e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.

4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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