5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7.