Art. 8
Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.