5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
Art. 9
Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento.