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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'universita' o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.

4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le Istituzioni e le universita' statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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