4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.
Capo III
STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 13
Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari
1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche' di promuovere l'attrattivita' del sistema universitario, e favoriscono altresi' la programmazione integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Una struttura ricettiva e' qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.
3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita' organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;