Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonche' la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";