1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', le universita' e gli istituti universitari statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le universita';
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.
Art. 2
Finalita' e principi
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni.