3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilita';
c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita' territoriale degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunita' offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Capo II
ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI