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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012

PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 3

Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.

2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformita' e l'esigibilita' su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.

4. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:

a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;

b) promuovono le attivita' di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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