c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita' di servizio svolte da quest'ultime;
e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita' degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con universita' italiane e straniere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.