e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosita' di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita' di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'articolo 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Programmazione finanziaria triennale del Ministero
1. Nell'ambito dell'attivita' di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validita' almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
Art. 11
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;
c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;