Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-quinquies;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per «universita'», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;