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DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 102 del 03/05/2012

c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;

b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;

c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche' delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita' e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita';

d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita', individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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