2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Art. 3
Piano economico-finanziario triennale
1. Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 4
Programmazione triennale del personale
1. Le universita', nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 e' realizzata assicurando la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi: