5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3.
Art. 5
Limite massimo alle spese di personale
1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle universita' e' calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento , comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita' di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.