IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullita' di clausole nei contratti bancari, nonche' di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.