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TITOLO MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE: "Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249". DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Consiglio dei Ministri: 23/03/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 71 del 24/03/2012

1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, puo' chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticita' nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e' stato concesso o e' stato revocato.

1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiamo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purche' continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 20 del 23/03/2012
 

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