b) la data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione;
c) l’informativa da rendere ai partecipanti;
d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione di cui ai commi 1 e 2;
f) i diritti dei partecipanti.
ART. 50-quater
(Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati)
1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso in cui l’OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l’autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
3. Nel caso in cui l’OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d’Italia può richiedere per tale OICR la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.».
15. All’articolo 52, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l’ordinamento italiano»;
b) al comma 3-ter dopo la parola: «Italia» sono inserite le seguenti: «ovvero società di gestione armonizzate».
16. All’articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: