a-bis) il contenuto della documentazione d’offerta di quote o azioni di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l’inserimento nella documentazione d’offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.».
21. L’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5, 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, e dell’articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell’iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».