ART. 2
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: «decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.».