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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. All’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: «decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;

c) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.

6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.».

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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