ART. 3
(Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77)
1. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
b) al comma 1 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;
c) al comma 2, primo periodo, la parola: «assoggettati» è sostituita dalle seguenti: «il cui gestore sia soggetto»;
d) al comma 2, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
e) al comma 2 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;
f) al comma 3, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;
g) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;
h) al comma 6, primo periodo, le parole: «valore di sottoscrizione o acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto»;
i) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.»;
l) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;
m) al comma 8 le parole: «non residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni».