(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
«m-bis) ‘OICR armonizzati’: gli OICR rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) ‘OICR comunitari’: gli OICR costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;
m-quater) ‘OICR extracomunitari’: gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all’UE;
m-quinquies) ‘OICR feeder’: l’OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’OICR master;
m-sexies) ‘OICR master’: l’OICR nel quale uno o più OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;»;
b) alla lettera n) dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;»;
c) dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:
«q-bis) ‘gestore dell’OICR master’: la società di gestione che svolge l’attività di gestione dell’OICR master o la SICAV master;
q-ter) ‘gestore dell’OICR feeder’: la società di gestione che svolge l’attività di gestione dell’OICR feeder o la SICAV feeder;
q-quater) ‘depositario dell’OICR master o dell’OICR feeder’: la banca depositaria dell’OICR master o dell’OICR feeder o, se l’OICR master o l’OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria;»;
d) alla lettera r) dopo le parole: «società di gestione armonizzate» sono inserite le seguenti: «con succursale in Italia»;