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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

e) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

«r-bis) ‘Stato di origine della società di gestione armonizzata’: lo Stato dell’UE dove la società di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;

r-ter) ‘Stato di origine dell’OICR’: Stato dell’UE in cui l’OICR è stato costituito;».

2. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento».

3. All’articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) alle società di gestione armonizzate; l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), può essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.»;

b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «di propria» sono inserite le seguenti: «o altrui»;

c) alla lettera e-bis) del comma 2 le parole: «OICR propri o di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «OICR di terzi»;

d) il comma 3 è abrogato.

4. All’articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di gestione del risparmio.»;

b) il comma 7 è abrogato;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote.».

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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