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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

5. All’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 7, e l’articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3, nonché, nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter».

6. L’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 3. La Banca d'Italia autorizza l’esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.».

7. All’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) se il fondo è un fondo feeder.».

8. All’articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa l’istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.».

9. All’articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonché le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:

a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;

b) la società di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

c) la società di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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