5. All’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 7, e l’articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3, nonché, nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter».
6. L’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
« 3. La Banca d'Italia autorizza l’esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.».
7. All’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
« h-bis) se il fondo è un fondo feeder.».
8. All’articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa l’istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.».
9. All’articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonché le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:
a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;
b) la società di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la società di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.