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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l’approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l’autorità competente dello Stato di origine della società di gestione armonizzata.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonché il contenuto dell’accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c).»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle società di gestione armonizzate si applica l’articolo 8, comma 1.».

10. All’articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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