c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle società di gestione armonizzate che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell’articolo 41-bis.»;
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L’offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione.».
11. All’articolo 43-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest’ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell’articolo 41-bis, comma 2-bis.».
12. L’articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
"ART. 49
(Trasformazione)
1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente Capo o al Capo II del presente titolo.”.
13. All’articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;