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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

Capo III-TER

FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO

ART. 50-ter

(Fusione e scissione di OICR)

1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

3. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell’autorizzazione di cui al comma 1 non si può dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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