ART. 2
(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“ 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.”.
3. All’articolo 131-bis dopo le parole: “Chiunque emette moneta elettronica” sono inserite le seguenti: “in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis”.
4. All’articolo 131-ter dopo le parole: “Chiunque presta servizi di pagamento” sono inserite le seguenti: “ in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies”.
5. All’articolo 144, comma 1, le parole: “114-quater, 114-octies,” sono sostituite dalle seguenti: “114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3,”.
6. All’articolo 144, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 52, e 114-undecies, in relazione all’articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.”.