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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE.

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

ART. 2

(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“ 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.”.

3. All’articolo 131-bis dopo le parole: “Chiunque emette moneta elettronica” sono inserite le seguenti: “in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis”.

4. All’articolo 131-ter dopo le parole: “Chiunque presta servizi di pagamento” sono inserite le seguenti: “ in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies”.

5. All’articolo 144, comma 1, le parole: “114-quater, 114-octies,” sono sostituite dalle seguenti: “114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3,”.

6. All’articolo 144, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 52, e 114-undecies, in relazione all’articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.”.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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