7. All’articolo 144, comma 3, le parole: “e 126-quater” sono sostituite dalle seguenti: “, 126-quater e 126-novies, comma 3”.
8. All’articolo 144, comma 5, le parole: “della banca o dell’intermediario finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “del soggetto vigilato”.
ART. 3
(Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)
1. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“ d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro.”.
ART. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Gli istituti di moneta elettronica iscritti prima del 30 aprile 2011 all’albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire la propria attività fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l’attività, a meno che non siano stati iscritti ovvero siano in corso di iscrizione, ai sensi del comma 2, nell’albo di cui all’articolo 114–quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto.