4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti dopo il 30 aprile 2011 all’albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto; l’istanza è corredata della sola documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto nonché, ove intendano avvalersi della deroga prevista dall’articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, di quella attestante la sussistenza dei requisiti per l’esenzione prevista dal medesimo articolo. In difetto dei requisiti, o in caso di mancata presentazione dell’istanza di autorizzazione, essi possono proseguire la propria attività fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l’attività, a meno che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 per gli istituti di moneta elettronica che possono continuare ad operare secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari, è abrogata ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, la delibera CICR del 4 marzo 2003 recante attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta elettronica (Imel): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli Imel, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di Imel comunitari.