ART. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegati
La Relazione illustrativa