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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE.

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Affari europei

2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente:

“ h-ter) ‘moneta elettronica’: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”.

3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

" Titolo V-BIS

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

ART. 114-bis

(Emissione di moneta elettronica)

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

ART. 114-ter

(Rimborso della moneta elettronica)

1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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