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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Consiglio dei Ministri: 06/04/2012
Proponenti: Economia e Finanze

4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ente Roma capitale ove interessato,»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma capitale se competente,»;

c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 4

Raccordi istituzionali

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, e' istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.22 del 06/04/2012
 

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