Capo IV
Protezione civile
Art. 10
Funzioni in materia di protezione civile
1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione
Art. 11
Organizzazione e personale
1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La potesta' regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.